Regole per il calcolo della tariffa

Utenze domestiche

La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 49, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: a. anziano collocato in casa di riposo; b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi; Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti l’abitazione, viene stabilito con la seguente modalità: da mq 1 a mq 50 ® n 1 occupante; da mq 51 a mq 100 ® n 2 occupanti; da mq 100 a mq 999.999 ® n 3 occupanti; Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Utenze non domestiche

Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.I.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l’attività effettivamente svolta. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).


Regolamento tassa rifiuti


Modulistica TARI - Tassa rifiuti


Modalità di pagamento ammesse

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) e dal 2021 anche mediante pagamento PagoPA.


Scadenza dei pagamenti

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (due) rate, scadenti il 16 ottobre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 ottobre.


Informazioni per omesso pagamento

Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. In mancanza di adempimento all’eventuale avviso di accertamento d’ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.


Segnalazioni errori importi

In caso di errori negli importi, si può inviare una segnalazione al Comune tramite posta elettronica all'indirizzo ragioneria@comune.bracca.bg.it


Documenti di riscossione online

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del documento di riscossione, nonchè per la ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre inviare una email a ragioneria@comune.bracca.bg.it con oggetto "Invio TARI".


Ultimo aggiornamento

02/05/2024, 10:15

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